Congedi e permessi: Circolare N°32/2012 dell'INPS
Abbiamo avuto già modo di trattare in altra sede l'argomento, e l'INPS in seguito alla pubblicazione in GURI del decreto legislativo n. 119/2011, che apporta modifiche importanti alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l'assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, ritorna con proprie istruzioni operative in merito alle novità introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del citato decreto legislativo.
Il Dlgs 119/2011 è entrato in vigore l'11 agosto 2011.
L'art. 3 del Dlgs ridefinisce le modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale. L'INPS spiega che la norma precedente (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) prevedeva il prolungamento fino a tre anni del normale congedo parentale con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione. La revisione dell'art. 33 del Dlgs 151/2001 stabilisce la possibilità, fruibile in alternativa da parte di ciascun parente del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione). Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
I genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
L'art. 4 del Dlgs riscrive i criteri per la concessione del congedo straordinario.
Più in specifico :
- si precisa la platea dei destinatari del congedo straordinario. I beneficiari usufruiscono del congedo straordinario, secondo il seguente ordine: il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
- si precisa anche per il congedo straordinario il principio del referente unico già introdotto dall'art. 24 della legge n. 183/2010 ( c.d. Collegato lavoro ) per i permessi L. 104/92. Più in particolare si stabilisce che il congedo straordinario di cui all' art. 42 citato ed i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Pertanto, qualora per l'assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell'altro beneficio.
- si precisa che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Destinatario della norma in esame è la persona disabile in situazione di gravità: questi ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge.
- si stabilisce che il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione imponibile, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. L'art. 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per l'assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104/92, Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Da "L'Ufficio del Personale" - n. 11 - anno7 - Marzo 2012


